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Il pane nero è diventato un argomento di attualità con tanto di sequestri da parte delle autorità di controllo, denunce, polemiche e anche oggetto di un comunicato firmato dal Ministero della Salute pochi giorni prima delle feste Natalizie. Molti articoli e cronache sono però caratterizzati da vistose imprecisioni che hanno creato una certa confusione che spaventa i consumatori e desta perplessità tra gli operatori del settore e gli stessi panificatori. Abbiamo chiesto a Dario Dongo, avvocato esperto in diritto alimentare del Food and Agriculture Requirements, società di consulenza alle imprese agroalimentari, di fare il punto sulla situazione.

Avvocato Dongo, cos’è il carbone vegetale?

Il carbone vegetale, detto anche “nero vegetale”, è una forma di carbone finemente suddiviso, ottenuto mediante attivazione a vapore di materie prime di origine vegetale carbonizzate. Si tratta dunque di una sostanza organica naturale, derivata dalla decomposizione del legno in assenza di combustione. Viene impiegato come ingrediente salutista o come colorante.

Il Corpo forestale pugliese ha contestato ai panificatori la frode per avere usato il carbone vegetale quale colorante alimentare, sostenendo che sia vietato dalla normativa. Ma il Ministero della Salute dice il contrario. Come stanno le cose?

La normativa europea in tema di additivi, aromi ed enzimi (reg. CE n. 1333/2008, reg. UE n. 1129/2011) qualifica il carbone vegetale come colorante (E 153) e ne ammette l’utilizzo in diversi alimenti, nonché la vendita diretta, per gli scopi e usi culinari e domestici.

Il carbone è quindi ammesso come colorante del pane?

Il colorante è ammesso nell’Unione Europea in un’ampia gamma di alimenti, come i formaggi stagionati arancione, giallo e di colore biancastro, la pasta di pesce e i crostacei, i crostacei precotti, il pesce affumicato e vari prodotti da forno, tra i quali non figura il pane propriamente detto bensì i suoi sostitutivi, categoria abbastanza generica e ampia da prevedere tutta una serie di impieghi su prodotti “nuovi”. La normativa europea sugli additivi limita l’impiego del carbone vegetale nei prodotti commercializzati con la denominazione “pane”, ma lo ammette in tutti i prodotti “sostitutivi del pane”, quali ad esempio grissini, cracker, gallette, friselle, taralli, fette biscottate, etc.

I consumatori non hanno ancora capito se il pane nero al carbone vegetale sia pericoloso o salutare. Cosa devono concludere?

In base agli elementi di identificazione, caratterizzazione ed esposizione del rischio, l’uso del carbone vegetale quale colorante non presenta alcuna criticità. Non rilascia sostanze di natura tossicologica ed è considerato sicuro, al punto da venire addirittura ammesso in una ampia gamma di integratori alimentari ritualmente notificati al Ministero della Salute. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa), a seguito di apposita valutazione scientifica, ha concluso che il carbone vegetale (E 153) utilizzato come colorante negli alimenti non presenta problemi di sicurezza (a condizione che gli idrocarburi policiclici aromatici eventualmente residuati nell’additivo siano inferiori a 1,0 μg/kg).

E la tesi che sia benefico è fondata?

La Commissione europea ha approvato un’indicazione sulla salute relativa al carbone vegetale: “Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale”. Questa dicitura può venire impiegata nell’informazione commerciale (etichette, cartelli sui punti vendita, pubblicità anche su internet e social network) “solo per un alimento che contiene 1g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto” (reg. UE n. 432/2012). Il legislatore europeo non limita l’applicazione di tale “claim”, al ricorrere delle supposte condizioni, ai soli integratori alimentari.

La posizione di Dario Dongo risulta in contrasto con quanto dichiarato da Marco Silano dell’Istituto Superiore di Sanità a Il Fatto Alimentare pochi giorni fa. Secondo Silano in Italia i prodotti alimentari non possono contenere il carbone vegetale come ingrediente, mentre è legale l’impiego dell’E153 come colorante (tranne nel pane e nella pizza). In questo caso però il quantitativo è decisamente inferiore rispetto ai 2 grammi a pasto necessari per svolgere un effetto benefico.

Fonte: www.ilfattoalimentare.it